“Multa anche se autovelox non omologato”: il giudice ribalta la Cassazione, la sanzione è valida
Autovelox - fonte Ansa Foto - automotore.it
Autovelox, arriva il ribaltamento della decisione della Cassazione: “Multa anche se non omologato”. Il Tribunale di Bologna ha preso la sua decisione. La multa ha valore pure se l’autovelox non è omologato. Sentenza in qualche modo storica.
Decisione dura, ferrea: e che sembra andare contro l’orientamento della Corte di Cassazione stessa. Una giudice del Tribunale di Bologna ha infatti ribaltato la più che celebre sentenza 10505/2024 della Corte di Cassazione.
Di che si tratta? Di una decisione rivoluzionaria che ‘inverte’ un principio attorno a cui la Corte si era espressa edificando una sorta di prassi normativa.
L’omologazione considerata come elemento prioritario e spartiacque, in un senso o nell’altro, per la validità di una multa relativa agli autovelox e ai loro controlli sulla velocità di guida in strada.
Che cosa significa? Il principio normativo di partenza sosterrebbe, a priori, che l’omologazione e l’approvazione degli autovelox siano procedimenti, ancorché diversi, decisamente necessari.
Cambia tutto, l’omologazione non è decisiva
Questo concetto ha sollevato parecchi dubbi sulla regolarità degli apparecchi per la rilevazione della velocità dei mezzi, che risulterebbero, in buona qualità, solo approvati e non omologati. Ma per la giudice in questione la multa per eccesso di velocità sarebbe essere valida anche allorché fosse rilevata da autovelox soltanto approvati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza per forza che siano anche omologati.
Con questa camorosa sentenza il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso di un cittadino che stava contestando una multa ricevuta perché andava a 67 km/h su un tratto con limite di 50 km/h, affermando l’invalidità del verbale in quanto l’autovelox non era omologato, ma appunto solamente approvato. La giudice ha riconosciuto tanto l’equipollenza tra approvazione e omologazione quanto la necessità di differenziare i due procedimenti, come indicato dalla Cassazione, aprendo una sorta di ‘contrasto’ con la Suprema Corte.

Perché si è arrivati a questa decisione
La giudice ha ribadito che l’articolo 142 del Codice della Strada va interpretato in tandem con l’articolo 201 che parla di attrezzature “omologate ovvero approvate“, stabilendo dunque che per il legislatore pare emerga la stessa efficacia ai due tipi di procedimento.
Nella sentenza si chiarisce che in ogni caso il conducente dovrebbe dare la prova del malfunzionamento del dispositivo o contestare nello specifico i fatti rilevati. In questo caso, secondo la giudice, chi ha fatto l’appello non aveva messo in discussione la corretta funzionalità del dispositivo, né contestato il fatto di aver guidato oltre alla velocità rilevata.